Art. 192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che
circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari,
ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei
veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti
indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se
prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di
circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari,
ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del
veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche
e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la
marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali
da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche
conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei
veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti,
di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai
fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal
caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale
arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità
del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti
devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non
coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola
gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.083,60 a
euro 4.337,55.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
Segnaletica per esercitazioni |